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SOP pubblicità al pubblico: Aggiornamenti

SOP pubblicità al pubblico: Aggiornamenti

Sul sito del Ministero della Salute sono state aggiornate le procedure da seguire per richiedere l’autorizzazione di messaggi pubblicitari di medicinali Senza Obbligo di Prescrizione (SOP) destinati al pubblico.

Le modalità e la documentazione necessaria per il deposito della domanda di autorizzazione corrispondono a quelle per la pubblicità dei medicinali di automedicazione (OTC), tuttavia, in accordo alla particolare tipologia dei medicinali SOP, ci sono specifici requisiti da rispettare.

Vai sul sito del Ministero della Salute per vedere i requisiti »

In particolare, ogni messaggio pubblicitario relativo ai SOP deve riportare la seguente frase obbligatoria: “È un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista”. Tale dicitura è obbligatoria anche per i messaggi diffusi tramite comunicati via radio e deve essere letta alla stessa velocità delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo. In alternativa, per tale mezzo di diffusione è ammesso leggere una frase avente lo stesso significato, ma più breve (“È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo”).

La principale differenza fra la pubblicità dei SOP e quella delle altre tipologie di prodotti è costituita dai mezzi di diffusione ammessi, infatti per i medicinali SOP non è permesso ad oggi utilizzare espositori, reglette per gli scaffali o qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta un’ostentazione del prodotto.

Tale divieto deriva dal fatto che per i SOP non è consentito l’accesso diretto da parte dei clienti, ma il medicinale deve essere consegnato dal farmacista.

Ricordiamo che l’ Art. 72 della Direttiva Europea 2001/83/CE non fa alcuna distinzione all’interno dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, al contrario del DL 219/2006 dove all’Art.96 comma 3 viene riportata la seguente caratteristica di dispensazione solo per i farmaci OTC “I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti..”, senza fare alcun riferimento ai SOP.